A.N.P.R. - Anagrafe Nazionale Popolazione Residente

Ultima modifica 27 novembre 2023

Sul portale ufficiale del progetto Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) vi è stata una nuova sezione, “Servizi al Cittadino”.

Si potrà poi accedere alla funzionalità attraverso uno degli strumenti di identità digitali previsti, e cioè:

  1. I dati disponibili per la visura

Il cittadino, che dovrà risiedere in uno dei comuni già subentrati nell’Anagrafe nazionale, accederà quindi ai propri dati presenti nell’archivio, ed in particolare a:
  • Generalità: data e luogo di nascita, sesso, codice identificativo comunale e ANPR e, se presente, gli estremi dell’atto di nascita;
  • Stato civile;
  • Cittadinanza;
  • Carta identità: numero, tipo (cartacea/elettronica), validità per l’espatrio, data di scadenza, Comune di rilascio;
  • Famiglia anagrafica: codice identificativo comunale e ANPR, data di ingresso nella famiglia e relazione di parentela;
  • Residenza/Altri recapiti: per la residenza sono riportati data di decorrenza, CAP, indirizzo e numero civico.
Di fatto questo sistema consente al cittadino, almeno in parte, l’esercizio di quanto previsto all’art. 35, comma 5 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e s.m.i., che prevede:

5. Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i diritti di cui alla parte I, titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sui dati contenuti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente, nei limiti e nel rispetto delle modalità previsti dal medesimo decreto legislativo.

In realtà, con l’avvento del Regolamento EU n. 679/2016, cioè il Regolamento europeo sulla privacy in vigore dal 25 maggio 2018 (c.d. Regolamento Generale per la Protezione dei Dati RGPD o General Data Protection Regulation – GDPR) i diritti citati vanno riferiti a tale norma, essendo oggi abrogata la parte del Codice della privacy richiamata.

Si tratta, tra gli altri, della possibilità di accedere ai propri dati personali di cui è in corso un trattamento da parte di un determinato titolare, attraverso l’istituto che anagraficamente è stata individuato come “visura”.

Proprio in riferimento a questo discorso, risulta opportuno soffermarsi anche su chi sia titolare dei dati presenti in ANPR.
 

 2. Titolarità e responsabilità del trattamento dei dati

Nell’informativa sulla privacy pubblicata nell’ambito del servizio online di cui stiamo parlando, il Ministero si sofferma su alcune informazioni da fornire al cittadino/ utente.

In particolare, emerge che titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, mentre Sogei S.p.A. è responsabile del trattamento (avendo con il titolare un rapporto di tipo contrattuale).

Il Sindaco del Comune di residenza del soggetto è invece considerato quale titolare del trattamento dei dati di propria competenza, limitatamente alla registrazione dei dati stessi.

Il cittadino, quindi, dovrà rivolgersi al comune di residenza, nel caso in cui le informazioni presenti in ANPR (e quindi sul portale) risultassero incomplete e/o inesatte.

Tra i diritti previsti dal Regolamento Europeo sulla Privacy, infatti, vi sono una serie di diritti, previsti in particolare negli articoli tra il 15 e il 22 del RGPD, alcuni dei quali sono applicabili anche al trattamento svolto per la tenuta di ANPR, mentre alcuni no, come ad esempio il diritto alla cancellazione dei dati.


 3. Le autocertificazioni

Il sistema consente al cittadino di produrre e stampare delle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative ai dati anagrafici sopra riportati, da utilizzare secondo quanto previsto dall’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In particolare, è possibile produrre autocertificazioni, anche cumulative di due o più dei seguenti dati, relative a:
  • nascita;
  • stato civile;
  • cittadinanza;
  • famiglia anagrafica;
  • residenza;
  • esistenza in vita.
Va segnalato che l’autocertificazione presenta qualche problema di “mancato aggiornamento”:
  • viene richiamato, nella dicitura sulla privacy, l’art. 13 del “Codice della privacy” (D.Lgs. n. 196/2003), abrogato anch’esso dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Il riferimento dovrebbe essere riferito al Regolamento EU n. 679/2016, ed in particolare all’art. 13 del GDPR;
  • le diciture relative alla sottoscrizione, oltre a non citare le modalità di trasmissione telematiche (“Posta o fax”), non sono coerenti con la natura di autocertificazione del modello, per tali dichiarazioni sostitutive è sufficiente la sottoscrizione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ma riguardano piuttosto le istanze e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 38, comma 3 del citato Testo Unico della Documentazione Amministrativa).

Tali problematiche, facilmente risolvibili, non inficiano il positivo tentativo di attuare un “punto unico di autocertificazione nazionale”, in attesa che si possa risolvere la problematica che rende al momento impossibile un “punto unico di certificazione nazionale” collegato ad ANPR (cioè la necessità che i certificati anagrafici vengano firmati dal Sindaco o suoi delegati)


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